L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 2025, ha fornito chiarimenti rilevanti sul trattamento fiscale dei distacchi di personale, affrontando gli effetti delle modifiche normative introdotte dall’articolo 16-ter del Decreto Legge 131/2024. Le novità si inseriscono nel solco tracciato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 marzo 2020 (causa C-94/19), che ha avuto un impatto significativo sulla disciplina IVA applicabile a queste operazioni.
Il nuovo regime IVA: cosa cambia dal 1° gennaio 2025
In passato, i distacchi di personale con semplice riaddebito del costo sostenuto dal datore di lavoro – senza margini di profitto – non erano soggetti a IVA. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, dal 1° gennaio 2025 anche queste operazioni vengono assoggettate a IVA, a meno che non si verifichi un’espressa gratuità dell’intervento.
L’esclusione IVA per i distacchi gratuiti
La circolare delle Entrate chiarisce che, qualora il distacco avvenga senza la corresponsione di alcun compenso – neppure a titolo di rimborso, anche parziale – l’operazione è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA. Questo perché manca il presupposto oggettivo: non si tratta di una prestazione di servizi a titolo oneroso, ma di un’operazione gratuita nell’interesse produttivo della società distaccante.
Il contesto dei gruppi societari
La prassi del distacco è particolarmente diffusa nei gruppi aziendali, dove si ricorre frequentemente a questa modalità per esigenze operative e gestionali. Nei gruppi che hanno aderito al regime del gruppo IVA, le operazioni infragruppo – inclusi i distacchi – restano già fuori campo IVA per effetto della disciplina interna.
Tuttavia, la questione si complica per le realtà che non rientrano in un gruppo IVA, specie in settori caratterizzati da detrazione IVA limitata o assente (banche, assicurazioni, sanità, poste). In tali casi, l’assenza di IVA sui distacchi gratuiti rappresenta una soluzione utile per evitare aggravi fiscali.
Un principio da estendere anche alle imposte dirette
L’ultimo aspetto messo in evidenza dalla circolare riguarda la coerenza tra IVA e imposte dirette. Se un distacco gratuito non è rilevante ai fini IVA, lo stesso principio dovrebbe valere anche in ambito reddituale, evitando contestazioni sull’antieconomicità dell’operazione o sull’omessa contabilizzazione di ricavi.
Un riconoscimento formale da parte dell’Agenzia sul punto sarebbe auspicabile, per garantire maggiore certezza operativa ai contribuenti.