Dal 1° aprile 2025 entra in vigore una nuova modalità di regolarizzazione delle fatture omesse o irregolari per le operazioni non soggette a reverse charge, che introduce significative novità sul piano contabile e fiscale. Le novità principali riguardano l’utilizzo del documento elettronico TD29, che sostituisce in gran parte le autofatture TD20 in specifici casi, ma senza effetti ai fini IVA. Vediamo in dettaglio cosa cambia, come comportarsi e quali accorgimenti seguire per garantire la corretta deduzione dei costi e la conformità alle nuove disposizioni.
TD29: La “Fattura Denuncia” Senza Rilevanza IVA
Il TD29 è la nuova comunicazione che il cessionario/committente deve inviare tramite SdI quando non riceve una fattura o la riceve irregolare. A differenza dell’autofattura TD20, non ha valore fiscale ai fini IVA: non va registrato nei registri IVA e non consente la detrazione dell’imposta. Tuttavia, per garantire la deducibilità del costo sostenuto, è consigliabile registrare manualmente il TD29 in contabilità generale, almeno per la parte dell’imponibile non fatturato.
Nel caso in cui l’operazione si sia conclusa nell’anno precedente, le imprese devono effettuare lo stanziamento tra le fatture da ricevere e valorizzare i beni in magazzino, mentre per i professionisti, il costo è deducibile solo se è stato effettuato il pagamento.
Termini per la Regolarizzazione e Ravvedimento Operoso
Nonostante il TD29 debba essere trasmesso entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’emissione della fattura (non dalla data dell’operazione), è ammesso un margine operativo più ampio in alcune situazioni:
- Se il TD29 è inviato tra il 91° e il 102° giorno dalla data dell’operazione (es. mancata fattura immediata), la regolarizzazione è considerata valida senza necessità di ravvedimento operoso, perché avviene comunque entro 90 giorni dal 12° giorno successivo all’operazione.
- Oltre questo termine, è possibile regolarizzare ricorrendo al ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte proporzionali al ritardo (dal 7,78% al 10% dell’IVA, con minimi da 27,78 € a 35,71 €).
Per le operazioni con possibilità di fatturazione differita (es. con Ddt), i termini decorrono dal 15 del mese successivo all’operazione, permettendo un intervallo anche superiore ai 102 giorni.
Le Regole per TD20: Reverse Charge e Operazioni Intracomunitarie
Il documento TD20 rimane ancora utilizzabile, ma in due casi specifici:
- Reverse Charge interno:
L’autofattura TD20 viene inviata allo SdI, registrata solo nel registro degli acquisti, e seguita dall’invio del documento integrativo TD16, che viene registrato sia tra le fatture emesse che tra le ricevute.
- Operazioni intracomunitarie:
Il TD20 è registrato sia tra le fatture emesse che tra quelle ricevute. È poi seguito da un documento TD17, TD18 o TD19, con l’indicazione dell’imposta.
Entrambe le casistiche mantengono la rilevanza IVA e l’obbligo di doppia registrazione, a differenza del TD29.
Conclusione
Il nuovo sistema di regolarizzazione tramite TD29 cambia radicalmente il rapporto tra contabilità, IVA e gestione documentale. L’assenza di rilevanza IVA di questo documento comporta la necessità di una maggiore attenzione alla corretta contabilizzazione del costo per evitare problemi in sede di deduzione fiscale. Inoltre, la gestione dei termini per la trasmissione e l’eventuale ravvedimento operoso richiede un’attenta pianificazione amministrativa.
Le aziende e i professionisti sono chiamati ad aggiornare le proprie procedure interne e i software gestionali, e a formare il personale amministrativo sulle nuove modalità operative per assicurare una piena conformità alle norme.