Il recente aggiornamento della classificazione Ateco 2025, entrata in vigore lo scorso 1° aprile, ha sollevato dubbi tra i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per il periodo d’imposta 2024-2025, soprattutto in merito agli effetti di un eventuale cambiamento dell’Indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa).
Nessuna decadenza dal CPB in caso di cambio Ateco
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un cambio di Isa determinato esclusivamente dalla nuova classificazione Ateco non costituisce causa di cessazione del CPB. La norma prevede sì che il concordato cessi la sua efficacia se il contribuente cambia l’attività svolta con mutamento di Isa, ma la modifica del codice Ateco non è da considerarsi una variazione sostanziale dell’attività economica. Di conseguenza, anche se l’Isa di riferimento cambia per effetto della nuova classificazione, il CPB rimane valido.
Implicazioni per chi intende accedere al CPB 2026-2027
Il chiarimento lascia aperta una riflessione importante per i contribuenti che non hanno aderito al CPB 2024-2025, ma intendono farlo per il biennio successivo. Il dubbio riguarda la possibilità di applicare gli Isa nel 2025, nel caso in cui questi siano mutati a causa della nuova classificazione Ateco. Applicando lo stesso principio, si ritiene che il contribuente possa accedere regolarmente al CPB 2026-2027, anche in presenza di un nuovo Isa, a condizione che nel 2025 sia effettivamente soggetto a tali indicatori.
Acconto 2025: si applicano le regole ordinarie
Un altro chiarimento riguarda il calcolo dell’acconto 2025 per i soggetti che hanno aderito al CPB nel 2024. In questo caso non si applica la maggiorazione prevista per le adesioni in corso d’anno. Si segue invece la disciplina ordinaria, secondo la quale l’acconto va calcolato sulla base dell’imposta derivante dal reddito e dal valore della produzione (Vap) concordati per il 2024. Si precisa, inoltre, che la parte di reddito soggetta a imposta sostitutiva non rileva ai fini del calcolo dell’acconto.
Conclusione
I recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate offrono maggiore certezza interpretativa per i contribuenti che hanno aderito o intendono aderire al concordato preventivo biennale. Il cambiamento del codice Ateco, se non accompagnato da una modifica sostanziale dell’attività, non pregiudica la validità dell’accordo e consente di mantenere i benefici previsti dal regime.