Con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo correttivo sul concordato preventivo e altre misure fiscali, arriva una novità rilevante per i contribuenti in regime forfettario: l’IVA dovuta sulle operazioni in reverse charge sarà versata con cadenza trimestrale, e non più mensile.
Reverse charge e regime forfettario
I soggetti che applicano il regime forfettario, ai sensi della Legge 190/2014, non addebitano IVA sulle vendite né possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti. Tuttavia, quando effettuano operazioni soggette a reverse charge (come l’acquisto di certi servizi o beni da soggetti italiani o esteri), diventano debitori d’imposta e devono integrare la fattura con l’IVA dovuta e provvedere al versamento.
Fino ad oggi, questi versamenti dovevano essere effettuati entro il 16 del mese successivo all’operazione. Con la modifica normativa, il versamento potrà seguire la cadenza trimestrale, entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento.
Quando entra in vigore?
La nuova disposizione entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, prevista nel corso del 2025. Ciò significa che per la parte iniziale dell’anno si continuerà ad applicare la regola del versamento mensile, mentre dalla data di entrata in vigore si potrà passare al versamento trimestrale. La norma non prevede un regime transitorio, ma si applica direttamente dal momento in cui diventa operativa.
Estensione anche al reverse charge interno
Sebbene la nuova formulazione normativa faccia riferimento esplicito agli acquisti intracomunitari, si ritiene che la nuova scadenza trimestrale valga anche per il reverse charge interno. Questo perché anche in tali casi il contribuente forfettario è debitore d’imposta (es. servizi di pulizia ricevuti).
Nessuna modifica ai coefficienti di redditività (per ora)
Il decreto interviene anche sul tema della classificazione ATECO 2025, prevista per aprile dello stesso anno. Tuttavia, in attesa dell’approvazione dei nuovi coefficienti di redditività, si continueranno a utilizzare quelli attualmente in vigore. Pertanto, non vi sono al momento cambiamenti nella modalità di determinazione del reddito imponibile per i forfettari.
Stop al Concordato preventivo biennale
Infine, il decreto prevede l’abrogazione delle norme del Dlgs 13/2024 relative al Concordato preventivo biennale. Per i forfettari, l’applicazione resta solo sperimentale per il 2024 e non sarà prorogata.