A partire dal 1° maggio 2026, il panorama fiscale per diverse categorie di intermediari subirà un cambiamento significativo. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’obbligo di applicazione della ritenuta sulle provvigioni viene esteso a settori che, storicamente, ne erano rimasti esclusi. Questa novità, introdotta inizialmente dalla Legge di Bilancio 2026, mira a un’anticipazione del prelievo fiscale e a un maggiore controllo nelle transazioni tra mandanti e commissionari.
La proroga della decorrenza
Inizialmente fissata per il 1° marzo 2026, la decorrenza del nuovo obbligo è stata ufficialmente posticipata al 1° maggio 2026. Tale differimento, confermato dal Decreto Fiscale (DL 38/26), si è reso necessario per permettere alle aziende e ai professionisti di adeguare i propri sistemi informativi e gestionali alle complessità operative che una simile novità comporta. Il rinvio segue la scia di quanto già avvenuto in passato per altri settori, riconoscendo la necessità di un tempo congruo per l’implementazione tecnica.
I soggetti interessati
La normativa interviene sull’articolo 25-bis del Dpr 600/73, eliminando le storiche deroghe per alcune specifiche categorie. I soggetti che vedranno applicarsi la ritenuta sulle proprie provvigioni sono:
- agenzie di viaggio;
- agenti, raccomandatari e mediatori operanti nei settori marittimo e aereo;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente a queste ultime.
I committenti (come grandi tour operator, compagnie aeree e di navigazione o società petrolifere) opereranno in qualità di sostituti d’imposta, trattenendo e versando la ritenuta per conto dell’intermediario.
Meccanismo di calcolo e aliquote
Dal punto di vista pratico, l’operazione non modifica l’imposizione complessiva ma ne muta i tempi di versamento, configurandosi come un’anticipazione finanziaria rispetto alla dichiarazione dei redditi. Il calcolo della ritenuta segue regole precise:
- aliquota: è fissata al 23% (corrispondente al primo scaglione IRPEF);
- base imponibile ordinaria: la ritenuta si applica sul 50% dell’ammontare delle provvigioni;
- base imponibile ridotta: la ritenuta si applica sul 20% delle provvigioni qualora i percipienti dichiarino al committente di avvalersi, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o terzi.
Sintesi delle novità
Nella tabella seguente sono riepilogati i punti chiave della riforma:
| Aspetto | Dettaglio |
| Data di avvio | 1° maggio 2026 |
| Principali settori coinvolti | agenzie di viaggio, trasporti marittimi/aerei, settore petrolifero |
| Natura del prelievo | ritenuta d’acconto sulle provvigioni |
| Finalità normativa | anticipazione finanziaria e contrasto all’evasione |
In conclusione, per le imprese coinvolte è fondamentale verificare tempestivamente i propri contratti di mandato e aggiornare le procedure di fatturazione per evitare errori nella gestione dei flussi finanziari e degli adempimenti fiscali dal prossimo maggio.