Con lo schema di decreto correttivo IRES approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, cambia in modo sostanziale il rapporto tra bilancio civilistico e imposizione fiscale, grazie all’estensione della derivazione rafforzata anche alle microimprese che redigono il bilancio in forma abbreviata. Questo aggiornamento amplia la platea di soggetti che potranno allineare i criteri fiscali a quelli contabili.
Per le imprese commerciali, in particolare, l’impatto più significativo riguarda la valutazione delle rimanenze di magazzino, oggi finalmente coerente tra contabilità e fisco grazie al richiamo diretto ai principi OIC, e in particolare all’OIC 13.
Derivazione rafforzata: cosa significa e chi la applica
La derivazione rafforzata consente di determinare il reddito imponibile sulla base:
- dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati nel bilancio redatto secondo gli OIC;
- senza apportare variazioni extracontabili nella dichiarazione dei redditi.
Novità: apertura alle microimprese
Fino al 2024, il regime era riservato a soggetti che redigevano bilanci in forma ordinaria. Dal 2025, lo schema di decreto correttivo IRES estende la derivazione rafforzata anche alle microimprese che rientrano nei limiti dell’art. 2435-ter del Codice Civile e redigono il bilancio in forma abbreviata.
Questo significa che anche piccole Srl e Spa commerciali, che optano per il bilancio abbreviato per semplicità, potranno adottare i criteri OIC con effetti diretti anche ai fini fiscali.
Rilevanza per le imprese commerciali: focus sulle rimanenze
- Valutazione al minore tra costo e valore netto di realizzo (OIC 13)
Le rimanenze devono essere valutate in bilancio al minore tra costo e valore netto di realizzo. In presenza di obsolescenza, scarsa vendibilità o ribasso di mercato, il valore può essere svalutato civilisticamente.
Con la derivazione rafforzata:
- Tale svalutazione è deducibile anche fiscalmente;
- Il valore civilistico diventa il valore fiscale di riferimento;
- Si evita la rettifica in aumento in dichiarazione.
- Metodo di determinazione del costo
L’OIC 13 consente l’uso di:
- FIFO,
- Costo medio ponderato,
- LIFO (in disuso),
- Costo specifico per beni non fungibili.
Con derivazione rafforzata:
- Il metodo contabile adottato diventa anche il criterio fiscale;
- Viene superata la rigidità del TUIR che, senza derivazione, imponeva metodi vincolati.
- Svalutazioni e ripristini
Svalutazioni civilistiche (es. obsolescenza, danni, deperibilità) sono deducibili anche fiscalmente. Se in anni successivi il valore si ripristina, tale ripresa di valore costituisce provento imponibile, garantendo simmetria fiscale.
- Costi accessori capitalizzati
Costi come trasporto, assicurazione, sdoganamento possono essere capitalizzati nel valore delle rimanenze. Se correttamente contabilizzati, sono deducibili anche fiscalmente senza doverli trattare separatamente in dichiarazione.
Il regime fiscale senza derivazione rafforzata
In assenza della derivazione rafforzata, le imprese devono determinare il valore fiscale delle rimanenze secondo l’art. 92 del TUIR:
- Senza tener conto delle svalutazioni civilistiche, salvo casi specifici;
- Utilizzando metodi “standardizzati” come il LIFO a scatti o il valore normale medio di dicembre;
- Con l’obbligo di operare rettifiche extracontabili (in aumento o diminuzione) per allineare il bilancio al reddito fiscale.
Esempio comparativo
| Scenario | Bilancio OIC (es. valore €70) | TUIR senza derivazione (€100) | Con derivazione (€70) |
| Svalutazione per obsolescenza | ammessa | non deducibile | deducibile |
| Rettifica extracontabile | nessuna | sì | nessuna |
Esclusioni: beni non fungibili
Una importante eccezione riguarda i beni non fungibili, valutati con costo specifico (es. immobili merce). Anche con derivazione rafforzata:
- le svalutazioni civilistiche non sono deducibili fiscalmente;
- si applica comunque la regola dell’art. 92, comma 5, TUIR;
- in caso di svalutazione civilistica, occorre una variazione in aumento in dichiarazione.
Conclusioni operative
L’estensione della derivazione rafforzata anche alle microimprese con bilancio abbreviato rappresenta una svolta significativa per le imprese commerciali:
Le valutazioni civilistiche delle rimanenze, secondo OIC 13, sono riconosciute fiscalmente;
Le svalutazioni per obsolescenza o deprezzamento non richiedono più variazioni in dichiarazione;
Le imprese possono utilizzare criteri di gestione economica più realistici, senza subire penalizzazioni fiscali.
Per sfruttare appieno il nuovo regime, sarà cruciale applicare correttamente l’OIC 13 e predisporre una documentazione adeguata che giustifichi svalutazioni e criteri adottati, anche in ottica di eventuali controlli.