Il periodo estivo non determina una sospensione generalizzata dei termini fiscali. Il sistema normativo prevede diverse finestre temporali di sospensione, differenziate a seconda della natura dell’adempimento o dell’atto, con esclusioni in presenza di indifferibilità e urgenza.
- Invii e comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate (art. 10, co. 1, D.Lgs. 1/2024)
Dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è precluso all’Agenzia delle Entrate l’invio delle seguenti comunicazioni:
- esiti dei controlli automatizzati (art. 36-bis D.P.R. 600/73 e art. 54-bis D.P.R. 633/72);
- esiti dei controlli formali (art. 36-ter D.P.R. 600/73);
- liquidazioni delle imposte su redditi a tassazione separata (art. 1, co. 412, L. 311/2004);
- lettere di compliance (art. 1, commi 634-636, L. 190/2014).
Esclusioni: la sospensione non opera nei casi di:
- pericolo per la riscossione (dispersione di beni o rischio di prescrizione/decadenza);
- inoltro di notizie di reato ex art. 331 c.p.p.;
- atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, concordato, liquidazione giudiziale).
- Versamenti conseguenti ad avvisi bonari (art. 7-quater, co. 17, D.L. 193/2016)
Il termine per il versamento delle somme dovute a seguito di:
- controlli automatizzati e formali (D.Lgs. 462/97, artt. 2 e 3);
- liquidazioni delle imposte su redditi a tassazione separata;
è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.
Nota: la sospensione non riguarda le rate successive alla prima nei piani di rateizzazione ex art. 3-bis D.Lgs. 462/97.
- Versamenti e adempimenti fiscali generali (art. 37, co. 11-bis, D.L. 223/2006)
Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali con scadenza tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza applicazione di interessi o sanzioni.
Sono compresi:
- versamenti di imposte e tributi erariali;
- contributi previdenziali e assistenziali (Inps);
- somme dovute a Regioni, enti locali e previdenziali;
- rateazioni in corso ex artt. 17 e 20 D.Lgs. 241/97.
- Richieste documentali e informative ai contribuenti (art. 37, co. 11-bis, D.L. 223/2006)
Dal 1° agosto al 4 settembre è sospeso il termine per adempiere alle richieste di documenti e informazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Eccezioni: non sono sospesi i termini relativi a controlli sostanziali (accessi, ispezioni, verifiche fiscali) e alle procedure di verifica dei rimborsi IVA.
- Sospensioni processuali
Restano ferme le sospensioni dei termini processuali e pre-processuali previste dalle norme generali sul contenzioso tributario.
Schema riepilogativo delle sospensioni fiscali
| Periodo | Adempimenti/atti interessati |
| 1-31 agosto | Invio comunicazioni (esiti controlli automatizzati e formali, liquidazioni imposte a tassazione separata, compliance) – escluse urgenze |
| 1-20 agosto | Versamenti e adempimenti fiscali generali (imposte, contributi, rateizzazioni, somme dovute a Stato/Regioni/enti previdenziali) |
| 1 agosto-4 settembre | Versamenti da avvisi bonari (controlli automatici e formali) e risposte a richieste documentali – esclusi controlli sostanziali |
| 1-31 dicembre | Invio comunicazioni come per il periodo estivo – escluse urgenze |