Le recenti disposizioni normative confermano una profonda ridefinizione dei rapporti tra enti associativi e disciplina IVA. Da un lato, l’attuale regime di esclusione dal campo IVA resta in vigore fino al 31 dicembre 2035; dall’altro, dal 1° gennaio 2036 troveranno applicazione nuove regole basate sul principio dell’esenzione IVA. Una transizione che interessa associazioni culturali, sportive, politiche, sindacali, assistenziali, religiose, APS e realtà di formazione extra-scolastica.
L’intervento mira a conciliare le esigenze del diritto unionale con le peculiarità del sistema associativo italiano, offrendo un ampio periodo di stabilità prima dell’ingresso in un regime IVA più strutturato.
Il regime fino al 31 dicembre 2035: operazioni escluse da IVA
Fino alla fine del 2035 continuano ad applicarsi le regole dello storico art. 4, comma 4 del DPR 633/1972, secondo cui non si considerano attività commerciali (e quindi non rilevanti ai fini IVA) le prestazioni rese dagli enti non commerciali nell’ambito delle finalità istituzionali e verso pagamento di corrispettivi specifici da parte di:
- soci
- associati
- partecipanti
In virtù di ciò, risultano escluse da IVA fino al 2035:
a) Beni e servizi erogati nell’ambito delle finalità istituzionali
Le associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e formative extra-scolastiche possono continuare a svolgere le loro attività istituzionali senza obbligo di applicare l’IVA, quando rivolte ai propri soci, associati o partecipanti tramite corrispettivi specifici.
b) Somministrazione di alimenti e bevande nelle APS
Per le associazioni di promozione sociale con finalità assistenziali riconosciute, la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi istituzionali resta esclusa da IVA se rivolta a soci, associati o partecipanti ed è complementare all’attività istituzionale.
c) Cessioni di pubblicazioni e vendita occasionale di beni
Sono escluse le cessioni di pubblicazioni effettuate prevalentemente nei confronti degli associati, così come alcune cessioni di beni o servizi in occasione di manifestazioni politiche.
Dal 1° gennaio 2036: il passaggio alle operazioni esenti
A partire dal 2036, le stesse attività non saranno più “escluse” ma diventeranno operazioni esenti IVA. La differenza è significativa:
- un’operazione “esclusa” non ricade nel campo IVA → non serve partita IVA;
- un’operazione “esente” rientra nel campo IVA → l’ente è soggetto ad adempimenti IVA, pur senza applicare imposta.
Questo comporterà una graduale “fiscalizzazione” del settore, con nuovi obblighi contabili, possibili effetti sul pro-rata e una gestione amministrativa più strutturata.
a) Beni e servizi istituzionali — operazioni esenti
Le stesse prestazioni istituzionali odierne diventeranno esenti, mantenendo il requisito del rapporto con soci, associati o partecipanti.
b) Sport dilettantistico
Saranno esenti le prestazioni connesse alla pratica sportiva rese dalle associazioni sportive dilettantistiche agli sportivi praticanti o ai tesserati delle organizzazioni di riferimento.
c) Somministrazione di alimenti e bevande
Dal 2036 rimarrà esente solo la somministrazione rivolta a indigenti da parte delle APS assistenziali riconosciute.
Ciò restringe notevolmente il perimetro attualmente molto più ampio.
d) Cessioni di pubblicazioni
Continueranno a essere non imponibili, ma tramite regime di esenzione, le cessioni di pubblicazioni ai propri associati e le attività propagandistiche dei partiti politici.
Il significato di “socio, associato o partecipante”
Il regime agevolato (sia di esclusione sia di futura esenzione) si applica solo per attività rivolte a:
- soci: membri formali dell’ente con diritti e doveri statutari;
- associati: soggetti che partecipano stabilmente alla vita dell’ente;
- partecipanti: utenti identificati che prendono parte in modo continuativo alle attività associative, pur senza essere soci.
Non rientrano nel perimetro le attività aperte indistintamente al pubblico o rivolte a soggetti privi di un rapporto associativo. In questi casi l’operazione diventa commerciale e soggetta a IVA anche oggi.
Conclusione
Il quadro attuale offre una lunga fase di stabilità fino al 2035, durante la quale le associazioni potranno continuare a beneficiare di un trattamento IVA leggero e semplificato.
Dal 2036, il passaggio all’esenzione IVA segnerà invece una trasformazione strutturale: pur mantenendo l’agevolazione, comporterà un maggior carico amministrativo, imponendo agli enti associativi di dotarsi di strumenti e procedure adeguate alla gestione degli adempimenti IVA.