Con l’entrata in vigore dell’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025, dal 31 ottobre 2025 cambia in modo significativo la disciplina relativa alla comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori al Registro delle Imprese. Le nuove regole ridefiniscono l’ambito dei soggetti obbligati, le modalità operative e le conseguenze in caso di mancata comunicazione.
Soggetti obbligati: un perimetro più ristretto
La normativa interviene sul precedente sistema, che prevedeva l’obbligo generalizzato per tutti gli amministratori di società, limitando ora l’adempimento solo ad alcune figure chiave.
Sono tenuti a comunicare la propria PEC al Registro delle Imprese:
- l’amministratore unico
- l’amministratore delegato
- il Presidente del Consiglio di amministrazione, ma solo se non è nominato un amministratore delegato
L’obbligo riguarda esclusivamente:
- società di capitali
- società cooperative
- società consortili
Restano esclusi, invece:
- amministratori di società di persone
- soggetti che ricoprono cariche diverse (consiglieri, membri di comitati, presidenti di comitati ecc.)
Unicità del domicilio digitale
Un aspetto rilevante introdotto dal decreto è l’obbligo che il domicilio digitale dell’amministratore sia univoco. Ciò significa che:
- la PEC dell’amministratore non può coincidere con quella della società in cui esercita la carica.
Questa misura mira a garantire l’identificazione diretta del soggetto e a evitare sovrapposizioni nei canali di comunicazione ufficiali.
Scadenza per adempiere
I soggetti obbligati devono comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025.
Si tratta quindi di un adempimento a termine, per il quale è necessario organizzarsi tempestivamente.
Sanzioni in caso di mancata comunicazione
La mancata trasmissione della PEC comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 16, comma 6-bis, del DL 185/2008:
- sanzione ex articolo 2630 del Codice civile, raddoppiata,
- importi: da 206 euro a 2.064 euro.
Si tratta di una penalità significativa, che rende fondamentale il rispetto delle nuove disposizioni.
Costi dell’adempimento
Il legislatore ha previsto un regime differenziato a seconda delle circostanze:
Esenzione da costi
Nessun diritto di segreteria né imposta di bollo è dovuto quando si comunica solo il domicilio digitale dell’amministratore obbligato, senza aggiungere o modificare altri dati relativi alla carica o al domicilio fisico.
Costi dovuti in altri casi
Restano invece soggetti a bolli e diritti:
- le comunicazioni presentate contestualmente a nuove nomine, conferme o rinnovi di cariche
- le comunicazioni facoltative relative ad altri soggetti con funzioni societarie
Sospensione delle pratiche prive di PEC
Le Camere di Commercio sospenderanno le domande di:
- iscrizione di nuove società, oppure
- iscrizione di nomina o conferma di amministratore unico, amministratore delegato o Presidente del CdA
qualora non venga allegata contestualmente la comunicazione del domicilio digitale dell’amministratore obbligato.
La domanda sarà quindi rimessa in regola solo dopo integrazione.
Conclusioni
Le nuove disposizioni rendono più chiaro e circoscritto l’obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori, introducendo allo stesso tempo regole più stringenti sull’unicità del domicilio digitale e sull’ammissibilità delle pratiche al Registro delle Imprese.
Le imprese sono chiamate a verificare tempestivamente la propria situazione e quella dei propri amministratori, così da rispettare la scadenza del 31 dicembre 2025 ed evitare sospensioni o sanzioni rilevanti.