La gestione del recupero crediti da parte dello Stato si appresta a diventare più rapida ed efficiente. La Legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) ha introdotto una novità rilevante: i dati della fatturazione elettronica saranno messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) per potenziare le procedure di pignoramento presso terzi.
La Svolta: Identificazione dei Clienti Abituali
L’Agenzia delle Entrate fornirà all’Ader informazioni specifiche relative agli ultimi sei mesi di attività del contribuente moroso. Nello specifico, verranno trasmessi gli importi complessivi fatturati dal debitore verso i propri clienti.
Questa condivisione di dati ha un obiettivo strategico:
- Individuare i clienti abituali del debitore, ovvero quei soggetti che con maggiore probabilità avranno rapporti commerciali e debiti residui verso di lui anche in futuro.
- Facilitare la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi direttamente a questi soggetti per aggredire i crediti non ancora pagati.
Il Vantaggio Procedurale della Riscossione
A differenza della procedura ordinaria prevista dal Codice di procedura civile, che richiede la citazione davanti a un giudice , l’agente della riscossione gode di poteri speciali derivanti dal Dpr 602/1973:
- Pignoramento diretto: l’Ader può ordinare al terzo (il cliente o la banca del debitore) di pagare direttamente le somme dovute, senza passare per l’autorizzazione di un giudice.
- Termini di efficacia: una volta notificato l’atto, il terzo ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento. Se questo termine decorre inutilmente, l’atto perde efficacia e l’ente dovrà ricorrere alla procedura giudiziale ordinaria.
Verifiche Preventive e Sanzioni Elevate
L’agente della riscossione non deve necessariamente procedere “al buio”. Può infatti utilizzare la dichiarazione stragiudiziale del terzo per accertare preventivamente l’esistenza di un debito.
- Obbligo di risposta: il soggetto terzo che riceve la richiesta è tenuto a rispondere fornendo informazioni corrette.
- Sanzioni: la mancata risposta o l’invio di dati inesatti comporta sanzioni amministrative pesanti, che oscillano tra i 1.500 e i 15.000 euro.
Tempistiche di Attuazione
Sebbene la norma sia già stata inserita nella Legge di Bilancio, la sua concreta operatività non è immediata. È prevista infatti l’adozione di un decreto attuativo entro la fine di marzo 2026 per definire le modalità tecniche di scambio dei dati. Parallelamente, restano in attesa di attuazione anche altri applicativi informatici (previsti dall’art. 75-ter del Dpr 602/1973) volti a semplificare ulteriormente il reperimento delle informazioni sui beni da aggredire.