Il regime forfettario si conferma come una soluzione agevolata fondamentale per i contribuenti caratterizzati da una struttura organizzativa contenuta. Tuttavia, il mantenimento di tale regime non è scontato: ogni anno è necessario effettuare una verifica puntuale per confermare il possesso dei requisiti e l’assenza di cause ostative per l’esercizio successivo.
I requisiti di accesso e permanenza
Per poter beneficiare della tassazione sostitutiva anche nell’anno in corso, il professionista o l’impresa devono aver rispettato due parametri fondamentali nell’anno precedente:
- limite dei ricavi e compensi: il totale delle somme percepite non deve aver superato la soglia di 85.000 euro.
- spese per il personale: i costi sostenuti per lavoro dipendente, collaboratori o lavoro accessorio devono essere contenuti entro il limite di 20.000 euro.
Le cause ostative: quando il regime non è applicabile
Oltre ai limiti dimensionali, la normativa prevede una serie di situazioni che precludono l’applicazione del regime forfettario. Non possono avvalersi dell’agevolazione:
- i soggetti che operano con regimi speciali IVA (come l’editoria, la vendita di tabacchi o l’agriturismo);
- i soggetti non residenti, a meno che non risiedano in uno Stato UE o SEE che garantisca lo scambio di informazioni e producano in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo;
- chi effettua prevalentemente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi verso l’Unione Europea;
- coloro che detengono partecipazioni in società di persone o controllano società a responsabilità limitata che operano in settori economici riconducibili all’attività svolta dal contribuente forfettario;
- chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o avuti nei due anni precedenti;
- i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a una determinata soglia: per il biennio 2025-2026, tale limite è fissato a 35.000 euro.
Cosa accade in caso di fuoriuscita dal regime
Il verificarsi di una causa ostativa o il superamento dei limiti dimensionali comporta il passaggio automatico al regime ordinario. Questo cambiamento ha un impatto significativo sulla gestione fiscale e contabile:
- determinazione del reddito: non si applicheranno più i coefficienti di redditività, ma il reddito sarà calcolato analiticamente secondo i criteri ordinari;
- ritenuta d’acconto: i professionisti torneranno a subire la ritenuta del 20% sui compensi percepiti;
- obblighi IVA: sorge l’obbligo di applicare l’IVA in fattura (rivalsa), con la conseguente possibilità di detrarre l’imposta pagata sugli acquisti. Sarà inoltre necessario tenere i registri IVA e presentare la dichiarazione annuale.
La nuova tassazione IRPEF 2026
Con il passaggio al regime ordinario, l’imposta sostitutiva viene rimpiazzata dall’IRPEF progressiva. In base alla manovra 2026, le aliquote applicabili sono le seguenti:
| Scaglione di reddito | Aliquota IRPEF |
| Fino a 28.000 euro | 23% |
| Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 33% |
| Oltre 50.000 euro | 43% |
In conclusione, la pianificazione fiscale richiede un monitoraggio costante dei volumi d’affari e delle relazioni societarie o lavorative per evitare sorprese al momento della transizione verso il sistema di tassazione ordinario.