La Legge di Bilancio 2026 introduce una significativa opportunità per le imprese, riproponendo la facoltà di affrancare le riserve e i fondi in sospensione d’imposta. Questa misura rappresenta una proroga della disciplina straordinaria già avviata nel 2025, offrendo una seconda chance a chi non aveva aderito precedentemente per ottimizzare la gestione fiscale del proprio patrimonio netto.
Ambito soggettivo e requisiti
La normativa si rivolge alle riserve in sospensione d’imposta che risultano iscritte nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che permangono alla chiusura dell’esercizio successivo, ovvero il 31 dicembre 2025. L’affrancamento può riguardare sia l’intero ammontare sia una quota parziale di tali saldi.
Nello specifico, possono essere oggetto di agevolazione:
- le riserve a sospensione moderata, tassate ordinariamente solo in caso di distribuzione;
- le riserve a sospensione radicale, che sarebbero tassabili anche per utilizzi diversi dalla distribuzione;
- i saldi attivi derivanti da precedenti rivalutazioni d’impresa, inclusi quelli legati al settore alberghiero e termale o alla rivalutazione generale del 2020.
I vantaggi dell’imposta sostitutiva
Il principale beneficio dell’adesione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10 per cento, che copre sia le imposte sui redditi sia l’Irap. Una volta versata questa imposta, le riserve si intendono “liberate”: la loro futura distribuzione non concorrerà più alla formazione del reddito imponibile della società.
Qualora la società scegliesse di distribuire tali riserve senza aver effettuato l’affrancamento, l’importo distribuito andrebbe invece tassato integralmente in capo all’azienda, al netto del credito d’imposta per la sostitutiva eventualmente già pagata in fase di rivalutazione.
Scadenze e modalità di versamento
Per perfezionare l’affrancamento, l’operazione deve essere indicata nella dichiarazione dei Redditi 2026. Il pagamento dell’imposta sostitutiva è strutturato per non gravare eccessivamente sulla liquidità aziendale, prevedendo quattro rate di pari importo:
- la prima entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al 2025;
- le restanti tre con scadenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte per i tre periodi d’imposta successivi.
Gerarchia di distribuzione e impatti sui soci
È fondamentale prestare attenzione alla classificazione delle riserve post-affrancamento. Una volta liberate, queste assumono la natura di riserve di utili. Per il fisco opera una presunzione assoluta: si considerano distribuiti prioritariamente l’utile d’esercizio e le riserve di utili rispetto alle riserve di capitale.
La società ha l’obbligo di comunicare ai soci la natura delle riserve distribuite. In particolare:
- se si distribuiscono riserve di utili, ai soci persone fisiche (non in regime d’impresa) si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento;
- se si distribuiscono riserve di capitale (come sovrapprezzi emissione o versamenti in conto capitale), la distribuzione non costituisce reddito tassabile per il socio, ma va a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione.