Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (noto come Decreto Correttivo Omnibus), si compie un ulteriore e decisivo passo nell’attuazione della complessiva riforma fiscale. Il provvedimento, entrato in vigore il 12 agosto 2026, amplia in misura significativa il quadro degli interventi originariamente previsti: si compone di 37 articoli (rispetto ai 26 dello schema preliminare) suddivisi in dodici Titoli, intervenendo in modo puntuale sia sulla disciplina vigente (TUIR e testi collegati) sia sui nuovi Testi Unici di prossima piena operatività.
Di seguito analizziamo nel dettaglio le novità di maggior impatto operativo ed economico per lavoratori, liberi professionisti, imprese e società di capitali.
- Lavoro Dipendente, Welfare e Fringe Benefit Auto
Il Titolo I del decreto interviene su due questioni applicative di primaria importanza per la gestione del personale e delle politiche retributive aziendali:
- Welfare aziendale e familiari a carico (Art. 1): viene definitivamente risolto il problema applicativo introdotto a fine 2024, che subordinava la fruizione del welfare per gli “altri familiari” (art. 433 c.c., come fratelli, suoceri, generi e nuore) alla convivenza o alla corresponsione di un assegno alimentare. Con la correzione, il requisito della convivenza è eliminato per tutte le disposizioni fiscali che richiamano semplicemente i soggetti di cui all’art. 12 del TUIR (tra cui rientra il welfare aziendale). Il requisito resta obbligatorio unicamente quando la norma fiscale richiede espressamente lo status di familiare fiscalmente a carico (con rispetto dei tetti di reddito). La modifica opera retroattivamente a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025.
- Fringe benefit autovetture e optional (Art. 2): confermato l’impianto della tassazione forfetaria chilometrica basata sulle tabelle ACI (50% ordinario, ridotto al 10% per i veicoli elettrici puri e al 20% per gli ibridi plug-in, con incremento del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione). Si aggiungono due elementi fondamentali:
- Si introduce una maggiorazione forfetaria del 5% sul valore imponibile per accessori e optional non inclusi nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente.
- La clausola di salvaguardia per le auto ordinate entro il 31 dicembre 2024 viene estesa anche alle ipotesi di riassegnazione del veicolo a un lavoratore diverso dal primo assegnatario.
- Lavoratori Autonomi e Cessione Crediti d’Imposta
- Differenziali positivi da cessione e compensazione (Art. 3): si stabilisce in modo univoco che i differenziali positivi (plusvalori) generati dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta agevolativi acquistati (inclusi i crediti edilizi e Superbonus) costituiscono reddito di lavoro autonomo.
- Imposta sostitutiva al 26%: tali proventi sono assoggettati a un’imposta sostitutiva con aliquota del 26%, da versare a saldo con il modello dichiarativo. La norma si applica ai crediti acquistati dal 12 agosto 2026, ma i professionisti a reddito ordinario possono optare per l’applicazione retroattiva a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (anche mediante dichiarazione integrativa, senza rimborso di imposte già versate).
- Esclusione per crediti da compenso professionale: restano esclusi dall’imposta sostitutiva i crediti d’imposta acquisiti a titolo di corrispettivo per una prestazione professionale, i quali concorrono alla formazione ordinaria del reddito professionale, secondo quanto espressamente previsto dalla nuova disposizione, per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta.
- Reddito d’Impresa, Bilancio e Fiscalità Straordinaria
Per il comparto delle imprese societarie e industriali, il provvedimento introduce importanti principi di certezza contabile e coordinamento fiscale:
- Attività agricole avanzate (Art. 4): viene coordinata e completata la disciplina già introdotta per le produzioni vegetali realizzate mediante fabbricati rientranti nelle categorie catastali C e D, estendendo il raccordo con il reddito agrario anche alle attività connesse di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, entro i limiti previsti dalla legge. La disposizione interessa, tra l’altro, le coltivazioni idroponiche e vertical farm.
- Derivazione rafforzata e soggetti IAS/IFRS (Art. 5): per i titoli obbligazionari dell’attivo circolante assume piena rilevanza fiscale la corretta valutazione di bilancio; per quelli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze rilevano solo se realizzate secondo le modalità previste dalla norma. Viene disciplinata la deducibilità dei costi per piani di stock option e stock grant al momento della consegna effettiva degli strumenti o dell’estinzione della relativa passività. La deduzione fiscale del costo di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita per i soggetti IAS/IFRS rimane nel limite di 1/18 e decorre, in via ordinaria, dal periodo d’imposta in cui i relativi costi sono imputati a conto economico e fino a concorrenza degli stessi, ferme le specifiche deroghe previste dalla norma.
- Riallineamento straordinario divergenze contabili/fiscali (Art. 6): per le divergenze maturate in periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 e ancora esistenti al termine del periodo d’imposta successivo, è concessa un’opzione di riallineamento straordinario a saldo globale. Il riallineamento ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; l’opzione è esercitata nella dichiarazione relativa al medesimo periodo e l’imposta sostitutiva è versata in un’unica soluzione entro il relativo termine di saldo (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dichiarazione Redditi 2027 e saldo relativo al 2026).
- Riporto delle perdite e controllo indiretto (Art. 7): con norma di interpretazione autentica, il cambio di controllo rilevante ai fini del blocco del riporto delle perdite (art. 84 TUIR) si considera verificato anche quando il mutamento riguarda la società controllante a monte lungo la catena partecipativa.
- Conferimenti minusvalenti (Art. 9): per i conferimenti di partecipazioni (artt. 175 e 177 TUIR) con valore di realizzo inferiore al costo fiscale e al valore normale, il realizzo è fissato al minore tra costo fiscale e valore normale.
- Fiscalità internazionale e Global Minimum Tax (Artt. 10-11): si estende, a determinate condizioni, la deducibilità delle perdite estere definitive in capo alle società residenti risultanti dalla fusione o incorporanti, e si recepiscono le regole OCSE del pacchetto Side-by-Side per la Global Minimum Tax (Pillar Two), introducendo specifici regimi semplificati e meccanismi legati alla sostanza economica.
- IVA e Imposte Indirette: Più Tempo per la Detrazione
- Estensione del termine di detrazione IVA (Art. 12): il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e l’obbligo di registrazione delle relative fatture passive possono essere esercitati fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura (superando il vincolo dell’anno di competenza/ricezione).
- Successioni, ipotecaria e catastale (Artt. 13-15): la rateazione del debito tributario viene espressamente estesa anche alle imposte ipotecarie e catastali dovute in sede di successione. Gli interessi da dilazione decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
- Riforma dell’Accertamento e Tutele del Contribuente
Il Titolo VI contiene rilevanti novità volte a circoscrivere l’attività impositiva entro parametri certi e oggettivi:
- Società a ristretta base partecipativa (Art. 23): la presunzione di distribuzione extracontabile degli utili in capo ai soci non è più applicabile in via automatica per qualsiasi recupero fiscale, ma opera esclusivamente in presenza di ricavi non contabilizzati/non dichiarati o costi fittizi/inesistenti.
- Accertamento per antieconomicità (Art. 24): il semplice scostamento tra corrispettivo pattuito e valore di mercato non basta, di per sé, a motivare una rettifica per carenza di inerenza o maggiori componenti positivi. L’Amministrazione è tenuta a fornire ulteriori elementi indiziari che, anche unitamente alla difformità, siano gravi, precisi e concordanti, salvo il caso in cui la difformità stessa risulti manifesta e rilevante.
- Componenti a efficacia pluriennale (Art. 22): per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, i termini di accertamento decorrono dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota del componente è stata dedotta. Per le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali e per le spese relative a più esercizi, la regola riguarda le violazioni riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa. La nuova disciplina si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.
- Forfettari e termini di accertamento (Art. 21): a decorrere dal periodo d’imposta 2026 viene abrogata la premialità che riduceva di un anno i termini di accertamento per i forfettari che emettevano esclusivamente fatture elettroniche.
- Stabili organizzazioni (Art. 19): obbligo, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, di attribuire data certa al rendiconto economico-patrimoniale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle disposizioni vigenti. I dati del rendiconto devono inoltre risultare da un apposito prospetto della dichiarazione.
- Adempimento collaborativo (Artt. 16-17, 34): prorogata al 31 dicembre 2026 la certificazione del sistema integrato di controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework). Possibilità per le aziende aderenti di disvelare spontaneamente rischi fiscali su condotte pregresse con rateizzazione fino a 20 rate trimestrali.
- Concordato Preventivo Biennale e Ravvedimento Speciale 2020–2023
Il Titolo VIII rappresenta una delle sezioni più attese e strategiche per i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).
- Affinamento del Concordato Preventivo Biennale (Art. 28)
- Regole sul rinnovo: per chi rinnova il patto con il Fisco per il biennio 2026–2027 sono riconosciuti specifici vantaggi premiali: l’esonero dal visto di conformità per compensazioni fino a 100.000 euro annui per l’IVA e 70.000 euro annui per imposte dirette/IRAP; l’esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui; e l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento. Inoltre, per le rateazioni delle imposte relative alle medesime annualità non sono dovuti interessi.
- Flessibilità e cause di decadenza: viene precisata la disciplina delle ipotesi di decadenza, senza introdurre una generica regola basata sullo scostamento dei ricavi o compensi rispetto a quanto concordato. In particolare, per gli errori od omissioni nei dati comunicati relativi al periodo d’imposta precedente a quelli oggetto del concordato, rileva il caso in cui il reddito o il valore netto della produzione ricalcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30% rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati. In caso di errori od omissioni, è ammesso presentare dichiarazione integrativa con rideterminazione del reddito concordato e accesso al ravvedimento operoso.
- Il Nuovo Ravvedimento Speciale per gli Anni 2020–2023 (Art. 29)
I contribuenti ISA che rinnovano l’adesione al concordato per il biennio 2026–2027 possono accedere, per le annualità dal 2020 al 2023, a uno specifico regime di ravvedimento mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP. Il regime produce, alle condizioni e con le eccezioni previste dalla norma, effetti limitativi su determinate rettifiche dell’Amministrazione finanziaria.
La base imponibile da sanare si ottiene applicando al reddito già dichiarato una percentuale di incremento commisurata al punteggio ISA conseguito nel periodo:
| Grado di Affidabilità (Voto ISA) | Incremento Base Imponibile | Aliquota Sostitutiva IRPEF/IRES (Anni 2022-2023) | Aliquota Sostitutiva IRAP (Anni 2022-2023) |
| Pari a 10 | 5%
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10%
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3,9% |
| Da 8 a meno di 10 | 10%
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10%
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3,9% |
| Da 6 a meno di 8 | 20%
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12%
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3,9% |
| Da 4 a meno di 6 | 30%
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15%
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3,9% |
| Da 3 a meno di 4 | 40%
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15%
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3,9% |
| Inferiore a 3 | 50%
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15%
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3,9% |
- Sconto Emergenza Covid: per i periodi d’imposta 2020 e 2021, le imposte sostitutive calcolate sono ridotte del 30%.
- Esclusioni ISA e cause particolari: per i soggetti con ricavi/compensi fino a 5.164.569 euro, che non determinano il reddito con criteri forfetari e che hanno dichiarato le specifiche cause di esclusione previste dalla norma (Covid, non normale svolgimento dell’attività o multiattività), l’incremento forfettario è fissato al 25% con sostitutiva del 12,5% per imposte sui redditi/addizionali e del 3,9% per l’IRAP. Le imposte così determinate sono ridotte del 30% nelle ipotesi previste, ad eccezione della causa di esclusione relativa alla multiattività.
- Versamenti: l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità oggetto dell’opzione. Il pagamento va eseguito in unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in massimo 10 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027.
- Effetti e proroga accertamenti: una volta eseguito il versamento in unica soluzione o nel corso del regolare pagamento rateale, per le annualità interessate non possono essere effettuate le specifiche rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo previste dall’art. 39 del D.P.R. 600/1973, né le rettifiche IVA di cui all’art. 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972, salvo le eccezioni espressamente previste dalla norma, tra cui la decadenza dal concordato, determinate vicende cautelari o penali, il mancato perfezionamento del ravvedimento e la dichiarazione infedele di una causa di esclusione. Per gli anni oggetto di ravvedimento, i termini di decadenza dell’accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2029; per i soggetti ISA che rinnovano il concordato 2026–2027, i termini in scadenza al 31 dicembre 2026 sono comunque estesi al 31 dicembre 2027.
- Altre Disposizioni Rilevanti
- Tolleranza sui corrispettivi telematici (Art. 33): viene introdotta una franchigia di tolleranza del 5% tra il numero di pagamenti elettronici registrati/memorizzati per la trasmissione dei corrispettivi e le transazioni POS effettivamente accettate. Sotto tale soglia non si applicano sanzioni né misure accessorie di sospensione dell’attività.
- Dividendi ed entità estere (Artt. 26-27): la ritenuta sui dividendi corrisposti ai fondi pensione europei rientranti nell’ambito della disposizione sale dall’11% al 20%. L’affrancamento delle partecipazioni non quotate emesse da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (black list) sconta un’imposta sostitutiva del 36%, senza possibilità di rateazione.
- Terzo Settore (Art. 30): introdotto il nuovo articolo 82-bis del Codice del Terzo Settore, in base al quale, per gli enti del Terzo settore rientranti nell’ambito della disposizione e diversi dalle imprese sociali, la qualificazione fiscale dell’attività svolta ai fini IRAP è determinata in base alle disposizioni del TUIR a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Considerazioni Operative per le Imprese e i Professionisti
Il Decreto Correttivo Omnibus 2026 consolida molte delle regole del gioco tributario, offrendo da un lato strumenti di gestione e riduzione del rischio fiscale pregresso (il ravvedimento 2020–2023 collegato al concordato) e dall’altro delimitando l’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria in specifici ambiti (ristretta base societaria e antieconomicità).