Con la pubblicazione del decreto interministeriale Lavoro-Finanze del 4 settembre 2026 giunge a compimento il quadro attuativo della riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che ha modificato l’articolo 8 del D.Lgs. 252/2005. È ora disponibile nella sua versione definitiva il modello TFR3, il documento ufficiale mediante il quale i lavoratori assunti a decorrere dal 1° luglio 2026 devono esprimere le proprie determinazioni circa la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto e l’adesione alla previdenza complementare.
L’adozione del modello risponde a una duplice esigenza operativa: da un lato consente al datore di lavoro di attestare l’avvenuta consegna dell’informativa obbligatoria sulle opzioni disponibili e relative implicazioni normative; dall’altro permette di acquisire le scelte del dipendente, compreso lo storico delle opzioni già esercitate in caso di lavoratori con precedenti rapporti di lavoro.
Tempistiche e perimetro di applicazione
I lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2026 sono tenuti a manifestare la propria volontà entro il termine perentorio di 60 giorni dall’assunzione.
Il modello TFR3 disciplina in modo puntuale sia le posizioni dei lavoratori di prima occupazione, sia quelle dei soggetti con pregresso lavorativo, tracciando una netta demarcazione tra le diverse modalità di destinazione del trattamento.
Le opzioni disponibili nel modello TFR3
Il modulo organizza le scelte del lavoratore attraverso specifiche sezioni:
- Adesione automatica (Sezione A): applicabile sia alle prime assunzioni sia ai non di prima occupazione, comporta la devoluzione del TFR al fondo pensione negoziale di riferimento (o al fondo individuato dalla disciplina di settore in via sussidiaria) unitamente alla contribuzione prevista. Il dipendente può destinare il 100% del TFR maturando ovvero la percentuale stabilita dalla contrattazione collettiva applicata. È stato espunto per i neoassunti il rimando alla misura minima del 50%, riservata unicamente a chi risultava già occupato anteriormente al 29 aprile 1993.
- Esenzione dalla contribuzione a carico del lavoratore (Sezione B): nell’ambito dell’adesione automatica, il dipendente può richiedere di non versare la propria quota di contribuzione a condizione che la retribuzione annua lorda (RAL) risulti inferiore all’importo annuale dell’assegno sociale INPS. Resta comunque fermo l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro.
- Adesione esplicita a fondo differente (Sezione C): opzione che permette di conferire il solo TFR a una forma pensionistica complementare diversa da quella contrattuale negoziale, secondo le percentuali e i parametri definiti dal CCNL applicabile.
- Mantenimento del TFR in azienda (Sezione D): riservata esclusivamente ai lavoratori di prima assunzione assoluta decorrente dal 1° luglio 2026. Tale scelta comporta il mantenimento del trattamento secondo il regime ordinario dell’art. 2120 c.c., con accantonamento presso il datore di lavoro o versamento al Fondo di Tesoreria INPS qualora ricorrano i requisiti dimensionali di legge.
Quadro di sintesi delle modalità di adesione
| Tipologia di opzione | Destinazione TFR | Quota contributiva | Soggetti ammessi |
| Adesione automatica
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Fondo pensione negoziale (100% o quota CCNL) | Prevista a carico di dipendente e datore di lavoro | Prime assunzioni e lavoratori con carriera pregressa |
| Deroga contributiva dipendente
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Fondo pensione negoziale | Solo quota a carico del datore di lavoro (se RAL < assegno sociale INPS) | Dipendenti in adesione automatica a basso reddito |
| Adesione esplicita
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Fondo complementare aperto/individuale diverso dal negoziale | Esclusivo conferimento della quota di TFR contrattuale | Lavoratori che scelgono fondi terzi |
| Regime art. 2120 c.c.
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Accantonamento in azienda / Fondo di Tesoreria INPS | Nessuna contribuzione a previdenza integrativa | Riservato unicamente alle prime assunzioni dal 1° luglio 2026 |
Prospettive operative: la digitalizzazione della notifica
Il decreto interministeriale ha altresì previsto una futura procedura di compilazione e trasmissione telematica del modulo con notifica automatica al datore di lavoro. L’effettiva entrata in vigore del canale telematico resta subordinata all’emanazione di un apposito decreto direttoriale del Ministero del Lavoro, che renderà note le specifiche tecniche per la gestione telematica dei flussi. Fino a tale implementazione, la raccolta della modulistica prosegue mediante l’acquisizione cartacea del modello ufficiale debitamente sottoscritto.