L’impianto normativo dell’Assegno Unico e Universale (AUU) registra una sostanziale evoluzione in materia di requisiti di territorialità per i lavoratori europei occupati in Italia. Con la pubblicazione della circolare INPS n. 81/2026, attuativa delle modifiche introdotte dall’articolo 7-bis del D.L. 19/2026 (convertito con L. 50/2026), l’ordinamento italiano adegua la disciplina al quadro comunitario, garantendo il principio di parità di trattamento ed eliminando ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori.
La riforma supera definitivamente il criterio stringente della residenza biennale, estendendo la platea dei beneficiari ai lavoratori il cui nucleo familiare risiede in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
I Nuovi Requisiti di Accesso alla Misura
Il nuovo perimetro applicativo valorizza in via primaria il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e l’assoggettamento fiscale in Italia, superando la rigidità del vincolo di residenza anagrafica.
Per poter accedere al beneficio, il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni essenziali:
- Assoggettamento fiscale: essere sottoposto all’imposta sul reddito delle persone fisiche in Italia;
- Svolgimento dell’attività lavorativa: attestare la residenza o il domicilio nel territorio nazionale, oppure lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo o subordinato con regolare iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana;
- Figli fiscalmente a carico: i figli a carico, pur risiedendo in un altro Stato membro dell’Unione Europea, devono soddisfare i requisiti ordinari di carico fiscale (compresi i giovani fino a 21 anni in determinate condizioni di studio, tirocinio, disoccupazione o reddito contenuto).
La prestazione è riconosciuta per la sola durata del periodo di residenza, domicilio o attività lavorativa svolta in Italia. In caso di contratti a termine o stagionali, la domanda deve essere presentata per il periodo di lavoro effettivo e rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo.
Differenze del Perimetro Territoriale: Ue vs Extra-Ue
La portata innovativa della norma riguarda esclusivamente il contesto comunitario. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l’assegno assume a pieno titolo la qualifica di prestazione familiare, determinando la competenza dello Stato in cui si svolge l’attività lavorativa.
Per i soggetti residenti in Paesi extra-UE (compresi contesti quali Svizzera, Regno Unito o Stati Uniti), il quadro normativo rimane invariato: si applicano le regole ordinarie che richiedono il possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale, con figli residenti in Italia o in territorio europeo.
Nodifrequenti: Determinazione dell’ISEE e Arretrati
Nonostante il quadro normativo sia delineato, restano aperte alcune criticità sul piano tecnico e gestionale:
- Composizione del nucleo ISEE: le attuali regole di strutturazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ancorano il nucleo familiare alla residenza anagrafica, rendendo complessa l’inclusione di figli non conviventi che risiedono all’estero. In assenza di un formale adeguamento della disciplina ISEE, i richiedenti domiciliati all’estero rischiano di accedere unicamente alla quota minima dell’assegno unico.
- Decorrenza e domande pregresse: la riforma non ha efficacia retroattiva per le istanze respinte e definite prima del 21 aprile 2026. Per tali casi non è prevista la corresponsione di arretrati per le annualità precedenti.
- Gestione delle domande recenti: le domande presentate o pendenti a partire dal 21 aprile 2026 saranno liquidate dall’INPS con il riconoscimento degli arretrati spettanti a decorrere dal mese di maggio 2026.