Il quadro normativo in materia di detrazione IVA si arricchisce di un’importante novità a favore degli operatori economici. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo correttivo della riforma fiscale (decreto “Omnibus”) che, all’articolo 12, interviene in modo incisivo sugli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972. Viene così disposto il ritorno al termine biennale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta e per la contestuale registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.
Questa modifica supera definitivamente la contrazione dei tempi introdotta nel 2017, la quale limitava la finestra temporale a un solo anno fiscale, imponendo ad aziende e professionisti scadenze particolarmente stringenti.
Le origini del chiarimento e l’impatto aziendale
La spinta verso il ripristino dei due anni nasce dall’esigenza di adeguare l’ordinamento nazionale ai principi stabiliti dalla giurisprudenza dell’Unione Europea (in particolare a seguito della sentenza T-689/24). Negare la detrazione a fronte di fatture disponibili entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale avrebbe compromesso i capisaldi dell’imposta comunitaria: neutralità, proporzionalità ed effettività.
L’estensione del termine si applica anche alle disposizioni contenute negli articoli 56 e 88 del Testo Unico IVA e garantisce una maggiore flessibilità operativa, specialmente per le strutture aziendali che gestiscono elevati volumi di fatturazione passiva.
Tuttavia, la maggiore elasticità temporale non deve tradursi in una gestione amministrativa meno rigorosa. Le aziende sono chiamate a mantenere un controllo puntuale sul ciclo passivo per evitare che il differimento delle registrazioni generi inefficienze contabili.
Le questioni ancora aperte: fatture a cavallo d’anno e dichiarazione integrativa
Nonostante la rilevanza del correttivo, restano ancora in sospeso alcuni aspetti applicativi di primario interesse per le imprese:
- Fatture a cavallo d’anno: rimane invariata la disciplina di cui all’articolo 1 del DPR 100/1998. Non è stata recepita la semplificazione prospettata dalla legge delega, che avrebbe consentito di detrarre l’IVA sulle operazioni dell’anno precedente per le fatture ricevute entro il 15 gennaio dell’anno successivo.
- Dichiarazione integrativa: si attende di verificare se l’istituto possa essere utilizzato esclusivamente nei casi in cui la mancata detrazione tempestiva sia dipesa da un errore materiale o scusabile.