L’avvio delle attività di liquidazione automatizzata ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/73 relative al periodo d’imposta 2024 impone la massima cautela alle imprese e ai professionisti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Le verifiche, partite dalle dichiarazioni IRAP 2025 e destinate a proseguire con i modelli Redditi, intersecano direttamente la disciplina del patto con l’Amministrazione finanziaria, introducendo stringenti condizioni di mantenimento dei benefici fiscali previsti dal D.Lgs. 13/2024.
Il vincolo dei 60 giorni e il divieto di rateazione
In presenza di un avviso bonario notificato a seguito del controllo automatizzato, qualora la pretesa fiscale risulti fondata, il contribuente deve attenersi a regole di adempimento particolarmente severe. In base all’articolo 22, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 13/2024, il mancato versamento delle somme scaturenti dai redditi e dall’IRAP concordati entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione comporta la decadenza retroattiva dal CPB.
L’interpretazione di prassi ha ulteriormente chiarito un aspetto cruciale per la gestione finanziaria aziendale: per preservare l’efficacia del concordato è richiesto il pagamento integrale in un’unica soluzione entro 60 giorni, escludendo categoricamente la possibilità di avvalersi della consueta dilazione o rateazione dell’avviso bonario. Inoltre, una lettura rigorosa della norma non consente di fare affidamento sulla cosiddetta “lieve tardività” (ex art. 15-ter del Dpr 602/73), rendendo perentorio il limite temporale previsto.
Ambito di applicazione e gestione del rischio
Il perimetro della decadenza riguarda esclusivamente le imposte che costituiscono oggetto dell’accordo preventivo:
- Imposte concordate: il mancato saldo tempestivo dell’avviso bonario relativo all’IRAP o ai redditi (IRES/IRPEF) fa decadere l’intero accordo con effetto su entrambi i periodi d’imposta concordati, diversamente dalle cause di mera cessazione che operano solo pro futuro.
- Altre imposte escluse: eventuali irregolarità o piani di rateazione attivi su liquidazioni automatizzate IVA o Modello 770 non intaccano la validità del patto.
- Ravvedimento operoso preventivo: laddove i versamenti originari siano stati omessi o tardivi, la regolarizzazione spontanea mediante ravvedimento eseguita prima della notifica dell’avviso bonario sterilizza la fattispecie di decadenza.
| Tipologia di Atto / Imposta | Possibilità di Rateazione | Effetto sul Concordato Preventivo Biennale |
| Avviso bonario IRAP / Redditi concordati
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No (pagamento integrale entro 60 gg) | Decadenza retroattiva per entrambi i periodi d’imposta |
| Avviso bonario IVA o Modello 770
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Sì (regole ordinarie) | Nessun impatto sulla validità del concordato |
| Ravvedimento prima dell’avviso bonario
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Modalità ordinarie di ravvedimento | Salvaguardia piena degli effetti del concordato |
Criticità per le società trasparenti e indicazioni operative
Un profilo di attenzione riguarda i soggetti trasparenti, quali le società di persone: in questo contesto, l’omesso pagamento nei termini da parte di un singolo socio per la propria quota di reddito concordato rischia, in via interpretativa, di ripercuotersi sulla tenuta dell’accordo per la società e per gli altri soci.
Alla luce delle pesanti conseguenze connesse alla decadenza integrale dal biennio, è fondamentale monitorare con tempestività le caselle PEC aziendali e i canali telematici per intercettare subito ogni comunicazione di irregolarità e pianificarne la gestione finanziaria senza dilazioni.