L’INPS ha recentemente aggiornato le disposizioni relative al trattamento economico per i lavoratori in malattia, introducendo un’importante novità operativa. Con la circolare 92/2026, redatta previo parere favorevole del Ministero del Lavoro, l’Istituto ha stabilito che la tutela previdenziale può essere estesa al giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico, includendo per la prima volta anche le visite ambulatoriali.
In precedenza, il riconoscimento del giorno antecedente era limitato ai soli casi di visita domiciliare. Il cambio di rotta è stato dettato dall’attuale contesto sociosanitario nazionale, fortemente caratterizzato da: diminuzione dei medici di base, maggiori oneri assistenziali e frequente ricorso agli accessi programmati negli ambulatori. Questa rigidità burocratica rischiava di penalizzare ingiustamente i lavoratori per il riconoscimento del primo giorno di assenza.
Le nuove disposizioni in sintesi
A partire dal 4 settembre, la nuova interpretazione dell’INPS tutela il lavoratore che non riesce a farsi visitare il giorno stesso della chiamata al medico. La regola è valida sia per i certificati di inizio malattia che per quelli relativi a continuazioni o ricadute. Per attivare la copertura, è fondamentale che il medico indichi il giorno antecedente nel campo specifico della procedura telematica.
La retroattività presenta però delle precise limitazioni: non è mai possibile far retrocedere il certificato per più di un giorno. Inoltre, l’estensione al giorno precedente non è ammessa se quest’ultimo coincide con: un giorno festivo infrasettimanale, un sabato o una domenica. In tali situazioni, il lavoratore è obbligato a rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (la ex Guardia Medica) per ottenere tempestivamente la documentazione.
Impatto operativo per le aziende
L’individuazione esatta del giorno di inizio della patologia è cruciale per la gestione delle buste paga, poiché determina l’inizio della cosiddetta “carenza” (i primi tre giorni a carico del datore di lavoro) e le tempistiche del periodo massimo coperto dall’indennità.
Per le aziende che elaborano il Libro unico del lavoro (Lul) con il calendario differito, questa novità diventerà operativa a partire dalle elaborazioni del mese di ottobre, durante le quali verranno contabilizzate le presenze relative al mese di settembre.