Dal 1° ottobre 2026 è cessata la disciplina emergenziale prevista dall’art. 106 del D.L. 18/2020, più volte prorogata e da ultimo estesa fino al 30 settembre 2026 dall’art. 4, comma 11, del D.L. 200/2025, convertito dalla Legge 26/2026.
La cessazione del regime emergenziale non comporta però il divieto generalizzato delle assemblee da remoto. Occorre distinguere tra S.r.l. e S.p.A.
S.r.l.: assemblea da remoto anche senza clausola statutaria
Per le S.r.l., l’art. 2479-bis c.c. non prevede che la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione debba essere espressamente autorizzata dallo statuto.
Su questo punto è intervenuta la Massima n. 216 del Consiglio Notarile di Milano del 25 novembre 2025, secondo cui, nelle S.r.l., l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso anche in assenza di una specifica previsione statutaria, purché lo statuto non lo vieti espressamente.
Ciò significa che una S.r.l. può continuare a svolgere assemblee anche interamente da remoto, pur se lo statuto non contiene una clausola specifica sulla videoconferenza.
Secondo la stessa Massima, l’avviso di convocazione può anche prevedere esclusivamente una modalità virtuale di partecipazione, senza indicare necessariamente un luogo fisico.
In sintesi:
- statuto che prevede la videoconferenza: assemblea da remoto ammessa;
- statuto che non contiene alcuna previsione: assemblea da remoto comunque ammessa;
- statuto che vieta espressamente la partecipazione a distanza: assemblea da remoto non ammessa, salvo modifica statutaria.
S.p.A.: necessaria la previsione statutaria
Per le S.p.A. la disciplina è diversa.
L’art. 2370, comma 4, c.c. stabilisce infatti che lo statuto può consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Pertanto, cessato il regime emergenziale, l’utilizzo ordinario della partecipazione a distanza da parte degli azionisti richiede una specifica clausola statutaria.
La Massima n. 216 conferma questa differenza tra S.r.l. e S.p.A.
Resta comunque possibile, anche nelle S.p.A., lo svolgimento a distanza di un’assemblea totalitaria, quando ricorrono tutti i requisiti previsti dall’art. 2366 c.c.
Le garanzie da rispettare
In ogni caso, la partecipazione da remoto deve consentire:
- l’identificazione dei partecipanti;
- la partecipazione effettiva alla discussione;
- l’esercizio del diritto di voto;
- la corretta verbalizzazione della riunione.
La scelta della modalità esclusivamente telematica deve inoltre rispettare i principi di buona fede, parità di trattamento e pieno esercizio dei diritti dei soci.
Conclusioni
Dal 1° ottobre 2026 le assemblee da remoto non sono quindi venute meno.
Per le S.r.l., secondo l’orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 216/2025, l’assemblea può svolgersi anche integralmente da remoto senza che lo statuto lo preveda espressamente, purché non lo vieti.
Per le S.p.A., invece, l’intervento a distanza degli azionisti richiede, in via ordinaria, una specifica previsione statutaria ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c.