A partire dal primo gennaio 2027, la riscossione delle entrate regionali subirà un’importante accelerazione grazie all’introduzione dell’accertamento esecutivo. Questa novità, introdotta dall’articolo 8 del decreto attuativo della riforma dei tributi degli enti territoriali (Dlgs 147/2026), si applicherà anche alle annualità pregresse. L’obiettivo della riforma: allineare la disciplina delle Regioni a quella in uso dal 2020 per Comuni e Province.
L’ambito di applicazione
A differenza degli enti locali, per le Regioni la portata di questo intervento normativo è più circoscritta. L’accertamento esecutivo si applicherà in via esclusiva: alle sole entrate tributarie, escludendo quindi quelle patrimoniali. Restano esclusi anche i tributi gestiti direttamente dall’Agenzia delle Entrate (come l’Irap e l’addizionale regionale all’Irpef), per i quali sono già in vigore le regole proprie dei tributi erariali.
La nuova procedura sarà pertanto utilizzata: per il tributo speciale sulle discariche, per le tasse universitarie e per altre entrate minori legate alle concessioni. Per quanto concerne le omissioni relative al bollo auto: l’accertamento esecutivo avrà efficacia nei casi in cui le Regioni utilizzino l’atto di accertamento per contestare le violazioni. In quelle realtà regionali che già formano il titolo esecutivo utilizzando direttamente la cartella di pagamento come primo atto, si ritiene che le amministrazioni potranno continuare ad avvalersi di tale procedura.
La concentrazione delle fasi di riscossione
La vera peculiarità dell’accertamento esecutivo: esso concentra in un unico documento sia la funzione accertativa che quella di titolo esecutivo. Una volta decorso il termine utile per proporre ricorso, l’atto diventa automaticamente titolo esecutivo (ope legis), permettendo di saltare la tradizionale fase della formazione del ruolo e della successiva notifica della cartella di pagamento.
Per garantire la tutela del contribuente e regolamentare il coinvolgimento di eventuali soggetti terzi nella riscossione, il legislatore ha previsto specifiche tutele e tempistiche:
| Situazione operativa | Effetto o tempistica applicabile |
| Presentazione di ricorso (riscossione diretta) | sospensione della fase espropriativa per 120 giorni per consentire la richiesta di tutela cautelare al giudice tributario |
| Presentazione di ricorso (riscossione affidata a terzi) | sospensione della fase espropriativa per 180 giorni |
| Debiti di importo fino a 10.000 euro | obbligo di notifica di un’intimazione a pagare entro 30 giorni prima di avviare la procedura esecutiva |
| Affidamento del carico tributario a terzi | obbligo per l’affidatario (che potrà essere anche una società privata) di inviare una comunicazione di presa in carico al contribuente |
| Trasmissione del carico al soggetto terzo | effettuabile dopo 30 giorni dalla scadenza del termine per ricorrere |
| Avvio delle procedure di recupero da parte di terzi | effettuabile dopo 60 giorni dalla scadenza del termine per ricorrere |
Ingiunzione fiscale rinforzata e limiti ai costi
La riforma estende inoltre alle Regioni l’ingiunzione fiscale rinforzata: uno strumento di riscossione alternativo al ruolo, ma dotato delle medesime prerogative esecutive di quest’ultimo. Infine, vengono fissati dei limiti precisi per gli oneri che possono essere addebitati al contribuente in caso di emissione dell’accertamento esecutivo o dell’ingiunzione: essi non potranno superare l’importo di 600 euro per ogni atto emesso. A questa somma si aggiungeranno esclusivamente le spese di notifica e delle procedure di recupero, la cui misura esatta sarà stabilita da un apposito decreto delle finanze.
Sintesi conclusiva
L’accertamento esecutivo dota le amministrazioni regionali di uno strumento più snello per il recupero delle proprie entrate. Trasformando l’atto impositivo direttamente in titolo esecutivo, si accorciano i tempi della riscossione. Diventa pertanto cruciale per i contribuenti monitorare con attenzione la ricezione degli atti e i rispettivi termini di impugnazione, al fine di evitare l’attivazione automatica delle procedure espropriative.