Il recente decreto attuativo della riforma dei tributi locali (Dlgs. 147/2026), entrato in vigore il 12 agosto, ha introdotto cambiamenti significativi per la gestione degli adempimenti immobiliari. Le modifiche puntano a centralizzare le informazioni e a ridefinire i tempi delle comunicazioni, impattando direttamente sull’operatività di contribuenti e professionisti.
Dichiarazione IMU esclusivamente telematica
La prima grande novità interessa le modalità di trasmissione della denuncia IMU: è prevista l’approvazione di un nuovo modello ministeriale che potrà essere inviato unicamente in via telematica. Il fine di questa misura è preciso: inibire ai comuni la possibilità di richiedere comunicazioni cartacee locali, ad esempio per l’applicazione di agevolazioni territoriali. Tutte le variazioni andranno a confluire nel nuovo flusso standardizzato. La scadenza per la presentazione resta invece invariata: il 30 giugno di ciascun anno.
TARI: il termine della denuncia scende a 90 giorni
L’impatto più urgente riguarda la tassa sui rifiuti. In linea con le indicazioni dell’Arera, la riforma ha sensibilmente anticipato i termini per la presentazione della denuncia. Per tutte le variazioni intervenute a partire dal 12 agosto scorso, la comunicazione di inizio occupazione, cessazione o variazione (come la metratura o i componenti del nucleo familiare) deve essere presentata entro 90 giorni dall’evento. Viene così superata la precedente scadenza fissata al 30 giugno dell’anno successivo. Il legislatore ha però previsto una parziale tutela per i ritardi formali: in caso di denuncia tardiva che non comporti un concreto ritardo nel versamento del tributo, la sanzione applicabile sarà solo di natura fissa e pari a 50 euro.
Sospensione dei termini in caso di contenzioso catastale
Il decreto interviene in maniera risolutiva anche sulle controversie riguardanti la rendita catastale e i conseguenti effetti sul versamento dell’IMU. Nelle more del giudizio, il pagamento dell’imposta continua ad avvenire regolarmente sulla base della rendita iscritta in catasto al primo gennaio. La novità riguarda la gestione dei conguagli a lite conclusa:
- in caso di riduzione della rendita, il contribuente ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al deposito della sentenza definitiva per chiedere il rimborso dell’importo versato in eccesso;
- in caso di aumento della rendita, il comune dispone dello stesso arco temporale per notificare l’accertamento della maggiore imposta dovuta, la quale sarà maggiorata esclusivamente degli interessi e senza l’applicazione di sanzioni.
Queste nuove disposizioni si spingono oltre gli ordinari termini decadenziali, garantendo un allineamento fiscale corretto anche al termine di procedimenti giudiziari prolungati.
Sintesi delle nuove tempistiche
Per agevolare l’inquadramento delle novità, ecco un riepilogo operativo: i termini cambiano sensibilmente.
| Adempimento | Novità introdotta | Scadenza aggiornata |
| Dichiarazione IMU | nuovo modello unico inviabile solo telematicamente | 30 giugno di ogni anno (invariato) |
| Denuncia TARI | comunicazione tempestiva per inizio, cessazione o variazioni | 90 giorni dalla data dell’evento |
| Conguagli IMU (Liti) | dilazione dei termini per i rimborsi o i recuperi post-sentenza | 31 dicembre del quinto anno successivo alla sentenza |